Home » Amministrazione Trasparente » Altri Contenuti » Segnalazioni di violazioni (whistleblowing)
MENU TRASPARENZA
La presente sezione contiene le informazioni relative alle segnalazioni di violazioni ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 il legislatore ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea.
Le segnalazioni devono riferirsi a “violazioni” intese come “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’Ente” e devono necessariamente ricadere in una delle seguenti fattispecie:
Inoltre, il soggetto segnalante deve essere venuto a conoscenza delle violazioni nell’ambito del contesto lavorativo intrattenuto con CUGRI.
Possono trasmettere la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di CUGRI i dipendenti della stessa nonché i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato che hanno rapporti giuridici con l’Ente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell’Ente.
L’identità del segnalante è nota solo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ha l’obbligo di riservatezza. L’obbligo di riservatezza riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, la sua identificazione.
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e a quella delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Si precisa che le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e relative a fatti riscontrabili, di particolare gravità, sufficientemente dettagliati e relazionabili a contesti determinati.
Il segnalante può effettuare una segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tramite:
Per le segnalazioni in forma scritta è consigliato l’utilizzo dell’apposito Modulo_segnalazione contenente le indicazioni di tutti gli elementi indispensabili al RPCT per verificare la fondatezza e la rilevanza dei fatti e delle vicende segnalate. Al suddetto modulo possono anche essere allegati documenti a supporto della segnalazione stessa.
Qualora il segnalante decida di non utilizzare l’apposito modulo è opportuno che lo stesso precisi nella segnalazione di voler mantenere riservata la propria identità e di volersi avvalere delle tutele previste dalla normativa sul whistleblowing nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.
Prima di procedere con la segnalazione, è necessario prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali – pdf.
Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, qualora la persona segnalante abbia:
può effettuare una segnalazione direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ANAC.
Con l’obiettivo di agevolare e incentivare l’attività del segnalante, riducendone il timore di ritorsioni e responsabilità, il D.lgs. n. 24/2023 definisce le misure per proteggere il segnalante sia dalle ritorsioni dirette (come ad esempio il licenziamento, il mobbing, etc.), sia dalle ritorsioni indirette (ad esempio, quelle destinate ai colleghi, ai familiari, ai “facilitatori”). Il “Divieto di ritorsione” è disciplinato dall’art. 17 del suddetto decreto, il quale contiene una elencazione (esemplificativa e non esaustiva) di alcune fattispecie che vengono ricondotte a un comportamento ritorsivo.
Rimane in capo ad ANAC la competenza esclusiva di ricevere le segnalazioni di possibili ritorsioni, di avviare l’attività istruttoria, di segnalare le ritorsioni agli organismi di competenza e di applicare le sanzioni previste. Il segnalante, quindi, qualora ritenga di aver subito una ritorsione e intenda segnalarla, deve effettuare una comunicazione all’Autorità attraverso i canali dalla stessa messi a disposizione sul proprio sito Internet.